legge di bilancio 2019 le novità in sintesi PER LE IMPRESE
REGIME FORFETARIO
Con modifica delle disposizioni di cui alla L. 190/2014, sono variati i requisiti per l’accesso al regime forfettario, con:
✓ innalzamento della soglia di ricavi/compensi dell’anno precedente ad € 65.000 per qualsiasi tipologia di attività;
✓ eliminazione dei requisiti d’accesso (diversi alla soglia dei ricavi di cui sopra), tra cui i limiti:
- di € 5.000 di spesa sostenuta per lavoro dipendente/co.co.co. e lavoro accessorio;
- di € 20.000 del costo dei beni strumentali;
- del possesso di reddito di lavoro dipendente assimilato nell’anno precedente;
✓ previsione di alcune cause ostative, tra cui:
- il controllo diretto/indiretto di Srl (anche non in trasparenza fiscale) ed associazioni in partecipazione;
- l’esercizio dell’attività d’impresa/professionale prevalentemente nei confronti dell’attuale datore di lavoro o di chi è stato tale nei 2 anni precedenti (o nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a questi ultimi).
Per i soggetti che hanno avuto accesso al regime dei minimi nel 2015 è ammesso fruire del regime start-up per l’anno 2019 (ultimo periodo del quinquennio).
RIPORTO DELLE PERDITE DI IMPRESA
In relazione alle perdite fiscali è prevista l’estensione ai soggetti Irpef dell’attuale regime previsto per le società di capitali, con un regime transitorio fino al 2020.
In particolare, l’utilizzo delle perdite pregresse:
per i contribuenti diversi dalle società di capitali: società di persone, persone fisiche;
indipendentemente dal regime contabile (contabilità ordinaria o semplificata);
potrà avvenire nei seguenti limiti:
- del 40% del reddito di impresa nel 2018 e 2019;
- del 60% del reddito di impresa nel 2020;
- dell’80% del reddito di impresa a regime.
Le perdite generate nei primi 3 esercizi di impresa sono utilizzabili al 100%.
Ciò implica le seguenti modifiche relativamente alle perdite di impresa:
Imprese in contabilità semplificata:
- le perdite dell’anno non saranno più utilizzabili a compensazione con altri redditi del medesimo periodo, che non siano anch’essi d’impresa (da quadro RH o RF);
- saranno però riportabili agli esercizi successivi senza limiti temporali ed utilizzabili entro i limiti definiti dalla modifica normativa.
Imprese in contabilità ordinaria:
- le perdite d’esercizio non scadranno più dopo 5 anni;
- ma non saranno più utilizzabili integralmente tranne per quelle dei primi 3 periodi.
TASSAZIONE AGEVOLATA UTILI REINVESTITI
Dal periodo 2019 i soggetti imprenditori potranno beneficiare:
- della riduzione dell’aliquota (IRES o IRPEF) di 9 punti sul reddito complessivo netto per la parte corrispondente agli utili del periodo d’imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione;
- nei limiti dell’importo corrispondente all’incremento di:
✓ ammortamenti dei beni strumentali materiali acquisiti a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2018 (esclusi immobili e veicoli non strumentali);
✓ costo del personale assunto con contratto a tempo indeterminato o determinato (deve verificarsi l’incremento del numero complessivo medio dei lavoratori dipendenti rispetto a quelli assunti al 30/09/2018).
Riporto eccedenza: il reddito agevolato sarà utilizzabile nei limiti del reddito imponibile dell’anno e l’eventuale eccedenza sarà riportabile agli esercizi successivi.
La disposizione si applica anche alle imprese in contabilità semplificata purché sia predisposto un apposito prospetto da cui risultino la destinazione dell’utile a riserva e le vicende di tale riserva.
IMPOSTA SOSTITUTIVA FLAT TAX
Dal 1º GENNAIO 2020:
- è prevista introduzione di una imposta sostitutiva di IRPEF/IRAP pari al 20% applicata al reddito (determinato in modo analitico) per le persone fisiche esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo con ricavi/compensi compresi tra € 65.001 e € 100.000 (da ragguagliare a periodo) conseguiti nel periodo d’imposta precedente;
- i contribuenti sono esonerati dall’applicazione dell’IVA e relativi adempimenti;
- sui compensi non viene applicata la ritenuta d’acconto;
- non è prevista alcuna agevolazione contributiva;
- è previsto l’obbligo di fatturazione elettronica.
IPER AMMORTAMENTO
È disposta la proroga, con modifiche, delle agevolazioni già previste per investimenti in beni materiali/immateriali funzionali alla trasformazione in chiave Industria 4.0.
In particolare è introdotta la seguente rimodulazione della maggiorazione del costo:
• nella misura del 170%: per investimenti fino a € 2,5 milioni;
• nella misura del 100%: per investimenti compresi tra 2,5 e 10 milioni di euro;
• nella misura del 50%: per investimenti compresi tra 10 e 20 milioni di euro;
• zero per gli investimenti eccedenti il limite di € 20 milioni.
Per gli investimenti in beni immateriali strumentali rientranti nella categoria di particolari software (all. B L. 232/2016), è prevista la proroga della maggiorazione del 40% per il 2019.
L’agevolazione è estesa agli investimenti in tali beni effettuati entro il 31/12/2020, a condizione che questi si riferiscano a ordini accettati dal fornitore entro la data del 31/12/2019 e che entro la medesima data sia avvenuto il pagamento di acconti in misura non inferiore al 20%.
CREDITO D’IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO
È disposta la riduzione, a partire dal 2019, dell’aliquota di agevolazione dal 50% al 25%, prevedendo che, per alcune tipologie di spese, tale aliquota sia maggiorata al 50%.
Inoltre, a partire dal 2019, viene ridotto anche il beneficio massimo concedibile per singola impresa da 20 a 10 milioni di euro.
CREDITO D’IMPOSTA FORMAZIONE 4.0
Prevista la proroga di 1 anno del credito d’imposta formazione 4.0, con estensione alle spese di formazione sostenute nel periodo successivo a quello in corso al 31/12/2018.
Resta fermo il limite massimo annuale di € 300.000.
Misura del bonus – rimodulazione, il credito è attribuito nelle seguenti misure:
• per le PMI nella misura del 50% delle spese sostenute per la formazione (in luogo della precedente misura del 40%);
• per le medie imprese: rimane ferma la misura del 40%;
• per le grandi imprese: riduzione al 30% e nel limite massimo annuale di € 200.000.
ROTTAMAZIONE DELLE LICENZE
Viene reintrodotto a regime a decorrere dal 2019:
• il riconoscimento di un indennizzo a favore dei commercianti che cessano l’attività, consegnando la licenza in comune, se in possesso dei requisiti (in passato validi per la pensione di vecchiaia):
✓ 62 anni di età se uomo e 57 anni se donna;
✓ iscritti, alla data di cessazione dell’attività, per almeno 5 anni all’IVS commercio.
Entità: coincide con il trattamento minimo di pensione previsto per gli iscritti alla gestione IVS (€. 513 per l’anno 2019). L’indennizzo compete dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e fino al momento in cui si potrà percepire la pensione di vecchiaia.
ESTROMISSIONE AGEVOLATA IMMOBILI
Viene riproposta la procedura di estromissione agevolata degli immobili strumentali posseduti dall’imprenditore individuale:
• l'esclusione della sfera imprenditoriale viene estesa agli immobili posseduti al 31/10/2018;
• scadenza entro il 31/05/2019, con effetti fiscali da retrodatare al 1/01/2019;
• i versamenti rateali dell'imposta sostitutiva dell’8% sono effettuati, rispettivamente, entro il 30/11/2019 e il 16/06/2020.
CREDITO D’IMPOSTA EDICOLE
Per il 2019 e il 2020, agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici è riconosciuto un credito d’imposta nella misura massima di €. 2.000 parametrato agli importi pagati a titolo di Imu, Tasi e Tari con riferimento ai locali dove si svolge l’attività, nonché ad altre eventuali spese di locazione o altre spese individuate dal MEF, anche in relazione all’assenza di punti vendita della stampa nel territorio comunale.
Il bonus è esteso anche agli esercenti attività commerciali non esclusivi (rivendite di tabacchi, di carburanti) se l’attività costituisce l’unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel Comune.
RIVALUTAZIONE D’IMPRESA
Viene riproposta la possibilità per le imprese di rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni, iscritte in bilancio al 31/12/2017, ad esclusione degli immobili “merce”.
La rivalutazione:
- va eseguita nel bilancio dell’esercizio successivo al 31/12/2017;
- deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea;
- è effettuata attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva con le seguenti aliquote: 16% per i beni ammortizzabili, 12% per i beni non ammortizzabili.
È previsto inoltre:
• Affrancamento del saldo attivo della rivalutazione: l’imposta sostitutiva è del 10%;
• Ammortamenti: il maggior valore si considera riconosciuto ai fini dell’Irpef/Ires/Irap dal 3° esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita;
• Plusvalenze/minusvalenze: nel caso di cessione/destinazione a finalità estranee dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del 4° esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione;
• Versamento delle imposte sostitutive: sono versate (anche tramite compensazione) in un’unica rata nel termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi.
IVA AGEVOLATA PANETTERIA
L’aliquota IVA agevolata del 4% viene estesa ad alcuni ingredienti utilizzati per la preparazione del pane (destrosio e saccarosio, grassi e oli alimentari industriali ammessi dalla legge, cereali interi o in granella e semi, semi oleosi, erbe aromatiche e spezie di uso comune).
ALIQUOTA IVA TARTUFI
• Nei limiti della quantità standard di produzione (da stabilire con DM), trova applicazione il regime Iva speciale di cui all’art. 34 Dpr 633/72.
• Cessione tartufi freschi o refrigerati: si applica l’Iva del 5%.
• Cessione tartufi congelati, essiccati o lavorati (cioè preservati in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurare temporaneamente la conservazione, ma non preparati per il consumo immediato): si applica l’Iva del 10%.
CESSIONE PRODOTTI AGRICOLI
Viene previsto che gli imprenditori agricoli iscritti nel registro delle imprese possono vendere al dettaglio, in tutto il territorio nazionale, i prodotti agricoli e alimentari:
• non più i soli prodotti provenienti in misura prevalente dalle proprie aziende;
• ma anche i prodotti appartenenti a comparti economici diversi da quelli dei prodotti della propria azienda, purché acquistati direttamente da altri imprenditori agricoli (le vendite dei prodotti provenienti dalla propria azienda devono essere prevalenti).
ABROGAZIONE IRI ED ACE
Abrogato a decorrere dal periodo d’imposta 2018 il regime IRI di tassazione di favore degli utili non distribuiti.
Abolita inoltre la disciplina in materia di aiuto alla crescita economica (ACE).
INTERESSI PASSIVI IMPRESE IMMOBILIARI
Nelle more della revisione della fiscalità delle imprese immobiliari, per le società esercenti attività immobiliare in via prevalente, non si applicano le limitazioni di deducibilità del ROL (art. 96 Tuir) sugli interessi passivi per finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione.
IMU IMMOBILI STRUMENTALI
Innalzata dal 20% al 40% la percentuale di deducibilità dell’IMU pagata sugli immobili strumentali.
DENARO CONTANTE TURISTI
La legge di bilancio 2019 eleva a 15.000 euro il limite per i pagamenti in contanti per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo effettuati dalle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e che abbiano residenza fuori del territorio dello Stato (stranieri UE e extra UE).
Si ricorda che finora per gli stranieri UE vigeva il limite di 3.000 euro, mentre per gli stranieri extra UE il limite era di 10.000 euro.
Rimane confermata la regola generale di cui alla normativa antiriciclaggio (Decreto Legislativo 21.11.2007 n. 231, art. 49) che vieta il trasferimento di denaro contante quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 3.000 euro. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati.
NON CAMBIA LA PROCEDURA
La procedura da seguire per l’applicazione della deroga è invariata. I soggetti interessati devono trasmettere preventiva comunicazione all'Agenzia delle Entrate, contenente le coordinate del conto corrente bancario o postale intestato agli stessi nel quale verseranno il denaro contante incassato. A seguito della presentazione, il servizio telematico dell’Agenzia delle Entrate rilascia una ricevuta che, in assenza di errori, conferma l’avvenuta presentazione della comunicazione.
Inoltre, sono necessari i seguenti adempimenti:
• all'atto dell’effettuazione dell’operazione occorre acquisire fotocopia del passaporto del cessionario o del committente nonché apposita autocertificazione di quest’ultimo, attestante che non è cittadino italiano e che ha la residenza fuori del territorio dello Stato;
• nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell’operazione, occorre versare il denaro contante incassato in un conto corrente intestato al cedente o al prestatore presso un operatore finanziario, consegnando a quest’ultimo copia della ricevuta di trasmissione della comunicazione preventiva effettuata all'Agenzia delle Entrate;
• occorre comunicare periodicamente all'Agenzia delle Entrate le transazioni di cui sopra effettuate in contanti d’importo uguale o superiore a 1.000 euro (si rammenta che il riferimento ai 1.000 euro è rimasto formalmente invariato nonostante l’elevazione della soglia per gli italiani residenti a 3.000 euro), secondo le modalità e i termini stabiliti con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Si ricorda infine che la normativa vigente (decreto legislativo 19 novembre 2008 n. 195, articolo 3) stabilisce che chiunque entra nel territorio nazionale o ne esce e trasporta denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro, deve dichiarare tale somma all'Agenzia delle Dogane.
Per ulteriori informazioni
UFFICIO FISCALE
tel. 0173/226611
e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.