NOTA DI VARIAZIONE IVA PER CREDITI INESIGIBILI

 

Con la risposta 17/2020, l'Agenzia delle Entrate ha ribadito i termini per l'emissione della nota di variazione per il recupero IVA in caso di procedure esecutive rimaste infruttuose.
L’Agenzia, in primo luogo, richiama il diritto di detrazione dell’IVA fissato dall’art. 26 Dpr 633/72, a favore del cedente/fornitore che non è stato pagato dal cliente, in tutto o in parte, per procedure concorsuali o esecutive individuali rimaste infruttuose.

I presupposti che permettono il recupero dell’ IVA per il creditore sono:

- In caso di pignoramento presso terzi o pignoramento di beni mobili: vale il verbale di pignoramento dell’ufficiale giudiziario che evidenzia l’assenza di beni o crediti da pignorare; oppure che dal verbale risulti l’irreperibilità del debitore o l’impossibilità di accesso al suo domicilio;

- non è sufficiente l'avvio della procedura o realizzazione del 1° atto tipico (es.: sentenza dichiarativa del fallimento o pignoramento) con il quale la stessa viene instaurata (a differenza della deducibilità della perdite ai fini dei redditi)

- ma è necessario attendere la conclusione infruttuosa, vale a dire:

• nel caso del fallimento: risulta scaduto il termine per le osservazioni al piano di riparto del giudice delegato o, in sua assenza, sia scaduto quello per il reclamo al decreto di chiusura del fallimento;

• nel caso di procedure esecutive non concorsuali: il credito non abbia trovato soddisfazione nelle somme derivanti dalla vendita dei beni del debitore, o risulti accertata dagli organi della procedura (ufficiale esecutore) l'insussistenza di beni da sottoporre all'esecuzione.

Solo il verificarsi dell’infruttuosità di una delle procedure di cui sopra permette l’emissione della nota di credito.
 
LA DETRAZIONE

Novità dal 2018: va evidenziato che, a seguito delle modifiche disposte all’art. 19 Dpr 633/72 dal D.L. 50/2017, il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile, ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto.

 

Per ulteriori informazioni
UFFICIO FISCALE
tel. 0173 226611
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