COVID-19: BANDO PER IL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L’Agenzia delle Entrate ha predisposto il modello con le relative istruzioni per richiedere il contributo a fondo perduto previsto dall'art. 25 del D.L. n. 34/2020, Decreto Rilancio.
Sono stati stanziati 6,2 miliardi di euro a favore di soggetti titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita Iva con ricavi o compensi non superiori ai 5 milioni di euro, che non hanno cessato l’attività prima del 31 marzo 2020.
Le istanze per il contributo a fondo perduto possono essere predisposte e inviate telematicamente all’Agenzia delle Entrate a partire dal giorno 15 giugno 2020 e non oltre il giorno 13 agosto 2020.
Per predisporre e trasmettere l’istanza, il soggetto richiedente può avvalersi anche di un intermediario, purché quest’ultimo sia stato preventivamente delegato all’utilizzo, per suo conto, del Cassetto fiscale o al servizio di Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici del portale “Fatture e Corrispettivi”.
L’importo del contributo è commisurato alla perdita del fatturato e dei corrispettivi subita a causa dell’emergenza da Covid-19.
Possono fare domanda le aziende con un ammontare di ricavi o compensi non superiore a 5 milioni di euro nell’anno 2019 e che presentano almeno uno tra i seguenti requisiti:
- un ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019;
- inizio dell’attività a partire dal 1° gennaio 2019;
- domicilio fiscale o sede operativa situati nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi.
LA MISURA DEL CONTRIBUTO
L’ammontare del contributo è determinato applicando una diversa percentuale alla differenza tra l’importo del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’analogo importo del mese di aprile 2019. Le percentuali previste sono le seguenti:
- 20%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 400.000 euro;
- 15%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 400.000 euro e sono inferiori 1.000.000 di euro;
- 10%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 1.000.000 di euro ma non l’importo di 5.000.000 euro.
Il contributo è comunque riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
A CHI NON SPETTA
Il contributo a fondo perduto non spetta in alcuni casi, tra cui:
- soggetti la cui attività sia cessata alla data di richiesta del contributo;
- soggetti che hanno iniziato l’attività dopo il 30 aprile 2020, con l’eccezione delle partite Iva aperte dagli eredi per la prosecuzione dell’attività dei deceduti;
- professionisti e lavoratori dipendenti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (cosiddette casse previdenziali);
- soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27 (bonus professionisti) e 38 (bonus lavoratori dello spettacolo) del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (cosiddetto decreto “Cura Italia”).
CASI PARTICOLARI
Per i soggetti che hanno iniziato l’attività tra gennaio e aprile 2019 e per i soggetti che hanno il domicilio o la sede operativa nei Comuni colpiti da eventi calamitosi con stato di emergenza in atto alla data del 31 gennaio 2020, il calcolo del contributo è il seguente:
- se la differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 e quello di aprile 2019 è negativa, a tale importo (preso in valore assoluto) si applica la percentuale prevista in relazione alla soglia dei ricavi/compensi. Se il risultato è inferiore, spetta comunque l’importo minimo del contributo
- se la differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 e quello di aprile 2019 è pari a zero o positiva, spetta l’importo minimo del contributo. Per i soggetti che hanno iniziato l’attività da maggio 2019, spetta l’importo minimo del contributo.
I nostri uffici sono a disposizione per maggiori informazioni.
ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI ALBESI
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