PRIME FATTURE ELETTRONICHE, CHE FARE?

Fatture elettroniche per obbligo

Dal 1 Luglio 2018, come noto, l’obbligo decorre per subappalti e subforniture nella filiera degli appalti pubblici e per le cessioni di benzina e gasolio per autotrazione, tranne quelle effettuate presso impianti di distribuzione.
In tali casi non v’è dubbio che l’emittente debba procedere con la conservazione sostitutiva ed il ricevente non può esimersi dal ricevere la fattura elettronica, pena l’obbligo di autofattura-denuncia. Si ricorda infatti che l’Italia è stata autorizzata non solo a imporre l’obbligo della fattura elettronica, ma anche a prevedere che l’uso delle fatture elettroniche non sia subordinato all’accordo con il destinatario.

 

Fatture elettroniche per scelta

In questo caso si ritiene rimangano valide fino a fine 2018 le regole preesistenti, cioè:
- il ricorso alla fattura elettronica è subordinato all’accettazione (ancorché non sia necessario un accordo formale) del destinatario;
- non vi sono vincoli di obbligo reciproco fra fornitore e cliente e la stampa con conservazione su carta rappresenta un comportamento concludente del destinatario circa la sua intenzione di non accettare la fattura come elettronica;
- anche se il destinatario non accetta tale processo, la fattura rimane tuttavia elettronica in capo all’emittente, con conseguente suo obbligo di conservazione sostitutiva.

Per ulteriori informazioni
UFFICIO FISCALE
tel. 0173/226611
e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

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