SEMPLIFICAZIONI E MODIFICHE INTRODOTTE DAL DECRETO COLLEGATO ALLA FINANZIARIA

Il DL 119/2018 ha introdotto alcune semplificazioni e modifiche al DPR IVA 633/72 in relazione agli ormai prossimi obblighi di fatturazione elettronica che, ricordiamo, decorrono dal 1 gennaio 2019.

ATTENUAZIONE REGIME SANZIONATORIO FATTURA ELETTRONICA
Per il primo semestre 2019 è introdotto un nuovo regime “attenuato” delle sanzioni in materia di fatturazione elettronica che prevede:

• la non applicazione delle sanzioni nel caso in cui la fattura elettronica è emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica IVA (mensile o trimestrale);

• l’applicazione della riduzione dell’80% se la fattura elettronica è emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione IVA del periodo successivo.

EMISSIONE FATTURA
A decorrere dall’1.7.2019:
• la fattura va emessa entro 10 giorni (anziché al momento) dall’effettuazione dell’operazione;

• nella fattura deve essere riportata anche la data in cui è effettuata la cessione / prestazione ovvero la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, ossia la data di effettuazione dell’operazione, sempreché diversa dalla data di emissione.

ANNOTAZIONE FATTURE EMESSE
Le fatture emesse devono essere annotate nel registro delle fatture emesse, nell’ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione e con riferimento allo stesso mese di effettuazione. La nuova disposizione non differenzia più tra fattura immediata e differita.

ANNOTAZIONE FATTURE ACQUISTO
Sono riviste le modalità di registrazione delle fatture ricevute prevedendo che il contribuente deve annotare nel registro degli acquisti le fatture / bollette doganali relative ai beni / servizi acquistati / importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, comprese le autofatture ex art. 17, comma 2, DPR n. 633/72, anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta.
Con la nuova disposizione è stato soppresso l’obbligo di numerare in ordine progressivo le fatture e di conseguenza di riportare lo stesso nel registro.
È mantenuto il termine ultimo di annotazione rappresentato dal termine di presentazione del mod. IVA dell’anno di ricezione e con riferimento al medesimo anno.

DETRAZIONE IVA A CREDITO
È previsto che entro il termine della liquidazione periodica può essere detratta l’IVA a credito relativa alle fatture ricevute e annotate entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione, ad eccezione per le fatture relative ad operazioni effettuate nell’anno precedente.

UTILIZZO FATTURA ELETTRONICA
È stato precisato che rimangono esclusi dall’utilizzo obbligatorio della fattura elettronica i soggetti esteri meramente identificati oppure con rappresentante fiscale IVA in Italia.

TRASMISSIONE TELEMATICA CORRISPETTIVI
È previsto che a decorrere dal 1.1.2020 i commercianti al minuto e artigiani che certificano i propri ricavi attraverso scontrini o ricevute fiscali, dovranno memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri. Ciò in sostituzione della tenuta del registro dei corrispettivi.
Tale obbligo è anticipato al 1.7.2019 per i soggetti con un volume d’affari superiore a € 400.000. Per l’acquisto / adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi è concesso un contributo pari al 50% della spesa sostenuta nel limite di € 250 in caso di acquisto / € 50 in caso di adattamento, per ciascun strumento. Il contributo è anticipato dal fornitore sotto forma di sconto sul prezzo praticato ed è a questo rimborsato sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare in compensazione con il mod. F24.
A favore dei soggetti in esame, a decorrere dall’1.1.2020, opera la riduzione di 2 anni dei termini di accertamento fiscale.
Per i soggetti in contabilità semplificata persiste comunque l’obbligo di tenuta del registro degli incassi e/o dei registri IVA in caso di opzione per il metodo “registrato = incassato / pagato”.

LOTTERIA DEI CORRISPETTIVI
Viene riproposta la “lotteria dei corrispettivi” prevedendo, a decorrere dall’1.1.2020, la possibilità da parte dei soggetti maggiorenni residenti in Italia, che effettuano acquisti di beni o servizi, fuori dall’esercizio di attività d’impresa presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi all’Agenzia delle Entrate, di partecipare all’estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale.
Per partecipare all’estrazione è necessario che il contribuente, al momento dell’acquisto, comunichi il proprio codice fiscale all’esercente e che quest’ultimo trasmetta all’Agenzia delle Entrate i dati della singola operazione.
È demandata all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, d’intesa con l’Agenzia delle Entrate, l’emanazione delle modalità tecniche relative alle operazioni di estrazione, l'entità e il numero dei premi messi a disposizione, nonché ogni altra disposizione attuativa. Il divieto di pubblicità per giochi e scommesse non trova applicazione alla lotteria in esame. 

Per ulteriori informazioni
UFFICIO FISCALE
tel. 0173/226611
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