FATTURAZIONE ELETTRONICA: LE ULTIME NOVITÀ E I PUNTI CRITICI

Dal 1° gennaio 2019 la fatturazione elettronica è diventata obbligatoria ed esclusiva.

Ricordiamo le poche deroghe all’obbligo generalizzato, riguardanti:

• operazioni fatturate da contribuenti minimi/forfetari;

• agricoltori esonerati (con volume d’affari inferiore a 7.000 euro annui), per i quali sarà l’acquirente ad emettere IN FORMATO ELETTRONICO l’autofattura relativa agli acquisti effettuati;

• operazioni da e verso l’estero (per le quali è introdotto un nuovo adempimento dichiarativo telematico c.d. “esterometro”).

La Legge di Bilancio 2019 ha introdotto due ulteriori esoneri destinati ad operatori sanitari ed enti e società sportive dilettantistiche in regime Legge 398/91.

 

OPERATORI SANITARI
Per il solo anno 2019 i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria NON POSSONO EMETTERE FATTURE ELETTRONICHE con riferimento alle operazioni i cui dati sono inviati al Sistema per l’elaborazione delle dichiarazioni dei redditi precompilate.

Pertanto:
• non si tratta di un mero esonero facoltativo, come precedentemente annunciato, bensì di un vero e proprio divieto di invio elettronico;
• andrà chiarito se il divieto è esteso a tutti i soggetti obbligati all’invio al sistema TS (quindi ad es. ottici, strutture sanitarie, etc...) o soltanto agli OPERATORI SANITARI;
• si tratta di una prima garanzia di trattamento corretto dei “dati sensibili” visti gli obblighi imposti dal Garante della Privacy.


SOGGETTI IN REGIME 398/91
Per le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e le società sportive dilettantistiche (SSD) che applicano il regime speciale della Legge 398/91, in caso di ricavi dell’attività commerciale (non rileva l’attività istituzionale, ma solo vendite, pubblicità, sponsorizzazioni, etc...):

• inferiori o pari ad € 65.000: vige l’esonero dalla fattura elettronica, pertanto è ammessa ancora la fattura cartacea;

• superiori ad € 65.000: la fattura elettronica viene emessa per loro conto dalla controparte soggetto passivo IVA.

Più in generale, ricordiamo che gli Enti non profit:

• pur se assimilati ai “privati”, possono scegliere di ricevere le fatture di acquisto e spese dell’attività istituzionale in formato elettronico, comunicando il Codice destinatario/indirizzo PEC e provvedendo alla conservazione digitale di tali documenti;

• se non rientranti nel regime 398, vige l’obbligo di XML per tutte le fatture, sia attive che passive, riguardanti l’attività commerciale.


FATTURE AI CONSUMATORI FINALI
La Legge di Bilancio ha previsto che:

• per quanto l’emittente rimanga tenuto alla fatturazione elettronica la copia della fattura fiscalmente rilevante per il cliente soggetto privato è quella cartacea che l’emittente deve trasmettere per obbligo salvo espressa rinuncia da parte del cliente;

• in caso di controllo su oneri deducibili/detraibili sarà sufficiente esibire la copia ricevuta.

Inoltre le fatture emesse nei confronti di consumatori finali saranno rese disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate soltanto “su richiesta” del destinatario.

Ciò sempre in relazione ai rilievi in materia di Privacy riguardanti dati non strettamente necessari ai controlli fiscali.


SOGGETTI NON RESIDENTI
• È confermato l’obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia;

• vi è invece esonero per soggetti non residenti meramente identificati ai fini IVA in Italia;

• rimane comunque possibile l’emissione della fattura elettronica a clienti stranieri (utilizzando il codice Destinatario standard XXXXXXX) per evitare la comunicazione “esterometro”, con invio di copia cartacea alla controparte.


LE VENDITE “AL DETTAGLIO” E LA FATTURA ELETTRONICA
Come certificare le vendite effettuate dai soggetti obbligati allo scontrino/ricevuta fiscale (commercianti, pubblici esercizi, artigiani..) ai quali viene - dal 1º gennaio 2019 - chiesto il rilascio della fattura?

In precedenza, il rilascio dello scontrino/ricevuta fiscale non era obbligatorio nell’ipotesi in cui per la stessa operazione fosse emessa la fattura ordinaria immediata, che aveva funzione sostitutiva dei documenti fiscali che certificano i corrispettivi.

Tale sostituzione era possibile purchè la fattura ordinaria immediata venisse rilasciata «contestualmente alla consegna del bene o all’ultimazione della prestazione», in «considerazione che qualora non si desse luogo all’emissione contestuale della fattura, verrebbe meno qualsiasi possibilità di controllo immediato».

Con l’introduzione della fattura elettronica, non potrebbe essere rilasciata “contestualmente” la fattura, tenuto conto dei tempi prorogati per l’emissione, nonché di quelli di spedizione/recapito.

Una soluzione consigliabile, in attesa di eventuali ulteriori indicazioni, potrebbe essere di rilasciare subito uno scontrino/ricevuta fiscale e successivamente emettere la fattura elettronica (quindi non sostitutiva dei corrispettivi), indicando nel campo «Tipodato» dell’elemento «AltriDatiGestionali» la stringa «SCONTRINO» o «RICEVUTA» e nel campo «RiferimentoTesto» l’identificativo alfanumerico dello scontrino o della ricevuta, emessi precedentemente alla e-fattura.

In tali ipotesi, va prestata particolare attenzione a non contabilizzare due volte la vendita, duplicando il versamento dell’Iva e la tassazione del ricavo.

 

Per maggiori informazioni contattare:
UFFICIO FISCALE
0173 226611 - Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

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