FATTURA ELETTRONICA E IMPOSTA DI BOLLO: VERSAMENTO TRIMESTRALE

Come noto, le fatture senza l’addebito di IVA sono soggette ad imposta di bollo di Euro 2 se l’importo è superiore ad Euro 77,47.

Con il recente D.M. del 28 dicembre 2018, sono state riviste le modalità di versamento dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche.

In particolare, è stabilito che il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche deve avvenire entro il 20 del mese successivo al trimestre di emissione. Così, ad esempio, l’imposta di bollo dovuta per le fatture emesse nel I trimestre 2019 dovrà essere versata entro il 20.04.2019 (in realtà differito al 23.04 in quanto il 20.04 è sabato ed il 22.04 è festivo).

L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione, nelle aree riservate sul proprio sito internet, l’ammontare dovuto dal contribuente, calcolato sulla base del numero delle fatture inviate tramite SdI. La disposizione si applica alle fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2019.
È confermato che sulla fattura elettronica va apposta la dicitura “assolvimento virtuale dell’imposta di bollo ai sensi del DM 17.6.2014”, ed è necessario compilare il campo “dati bollo” presente nella sezione “dati generali” della fattura elettronica.

Resta fermo al 120° giorno successivo alla chiusura dell’esercizio il pagamento dell’imposta relativa alle fatture cartacee, agli atti, ai documenti ed ai registri utilizzati durante l’anno.

 

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