CONGEDO DI MATERNITÀ (artt. 16-27)
Per congedo di maternità si intende l'astensione obbligatoria dal lavoro della lavoratrice per un periodo di 5 mesi che precede e segue il parto. Durante questi 5 mesi, per il datore di lavoro, c'è il divieto di adibire al lavoro le donne.
Che cosa è
Il congedo di maternità è il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro della lavoratrice. La durata complessiva del congedo di maternità è pari a 5 mesi e può essere fruito:
• durante i due mesi precedenti la data presunta del parto;
• ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
• durante i tre mesi successivi al parto.
Oppure:
• un mese precedente il parto;
• e quattro successivi (per poter lavorare fino all’ottavo mese completo di gestazione, la lavoratrice deve ottenere un’attestazione medica dalla quale risulti che tale scelta non arrechi danno alla salute del nascituro e/o della gestante).
In caso di ricovero del neonato in una struttura pubblica o privata, la madre ha diritto di chiedere la sospensione del congedo di maternità fino alla data di dimissioni del bambino; questo diritto può essere esercitato una sola volta per ogni figlio ed è subordinato alla produzione di attestazione medica che dichiari la compatibilità dello stato di salute della donna con la ripresa dell’attività lavorativa.
La legge prevede un caso in cui la durata complessiva del congedo di maternità può superare i 5 mesi, e cioè il caso in cui il parto, fortemente prematu-ro (circolare INPS n. 69/2016), avvenga prima dei due mesi antecedenti la data presunta del parto.
In questo caso la madre avrà diritto al congedo di maternità per:
• tutti i giorni intercorrenti tra la data effettiva del parto e la data di inizio del congedo (due mesi antecedenti la data presunta del parto)
• più i cinque mesi previsti per le gravidanze con decorso normale.
Chi può chiedere il congedo di maternità
La disciplina è rivolta a tutte le lavoratrici dipendenti, comprese quelle di amministrazioni pubbliche, di privati datori di lavoro, le lavoratrici parasubordina-te nonché quelle con contratto di apprendistato e le socie lavoratrici di società cooperative.
Il congedo anticipato
Il congedo di maternità può essere anticipato, su richiesta della lavoratrice, sulla base di accertamento medico quando sussistano le seguenti circostanze:
• nel caso di gravi complicanze della gestazione o preesistenti malattie che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza (lo decide la ASL);
• quando le condizioni ambientali o di lavoro siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino/a (lo decide la Direzione Provinciale del Lavoro);
• quando la lavoratrice addetta a lavorazioni pesanti, pericolose o insalubri non possa essere spostata ad altre mansioni (lo decide la Direzione Provinciale del Lavoro).
Interruzione della gravidanza/morte del bambino durante il congedo
Se l’interruzione della gravidanza è successiva al 180° giorno dall’inizio della gestazione, la lavoratrice può riprendere in qualunque momento l’attività lavorativa. Sono però necessari: 10 giorni di preavviso al datore di lavoro e una certificazione medica che attesti che la ripresa del lavoro non arrecherà danno alla lavoratrice. Quanto detto vale anche nel caso di morte prematura del bambino (morte alla nascita o durante il congedo).
Il trattamento economico e previdenziale
Il congedo di maternità:
• va computato nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti (compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità, alle ferie ecc.);
• va considerato come periodo lavorativo ai fini della progressione di carriera;
• dà diritto ad un’indennità pari all’80% della retribuzione per tutta la durata del congedo (N.B.: la contrattazione collettiva può prevedere un’indennità più favorevole alla lavoratrice).
Ai fini della pensione, il periodo di congedo viene conteggiato per intero con l’accredito dei contributi figurativi (ossia i contributi accreditati, senza oneri a carico del lavoratore, per periodi durante i quali non ha prestato attività lavorativa, come nel caso della maternità).
Non è richiesta nessuna anzianità contributiva pregressa.
In caso di dimissioni (che devono necessariamente essere convalidate presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro) la lavoratrice madre ha diritto a percepire l’indennità sostitutiva del preavviso.