CONGEDI PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE

 

La Circolare INPS n. 65 del 15 aprile 2016 ha fornito le istruzioni operative per la fruizione del congedo per donne vittime di violenza di genere. Il nuovo congedo è stato introdotto dall’art. 24 del D. Lgs. 80/2015 e riguarda le lavoratrici dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati (con esclusione del lavoro domestico) inserite nei percorsi di protezione relativi alle violenze di genere debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza, dai centri antiviolenza o dalle case rifugio.

L’astensione dal lavoro, per motivi connessi al sopracitato percorso di protezione, può avere una durata massima di tre mesi equivalenti, secondo quanto precisato dall’INPS, a 90 giornate di prevista attività lavorativa. Fatti salvi i casi di oggettiva impossibilità, la lavoratrice è tenuta ad informare il datore di lavoro relativamente alla fruizione del congedo con un termine di preavviso non inferiore a sette giorni.

Il congedo può essere usufruito su base oraria o giornaliera nell’arco temporale di tre anni. La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del mese precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo. Per poter usufruire del congedo, le lavoratrici interessate devono presentare domanda, prima dell’inizio del congedo, agli uffici INPS territorialmente competenti.

Durante il periodo di congedo, la lavoratrice ha diritto a percepire un’indennità corrispondente al totale delle voci fisse e continuative dell’ultima retribuzione, compresa l’incidenza delle mensilità aggiuntive. Il trattamento economico è completamente a carico dell’Ente Previdenziale, ma viene anticipato dai datori di lavoro privati che provvederanno alla detrazione degli importi corrisposti a tale titolo dall’ammontare contributivo dovuto all’Ente previdenziale competente. E’ previsto il pagamento diretto da parte dell’Ente Previdenziale per le operaie agricole, per le lavoratrici stagionali e le lavoratrici dello spettacolo a termine o a prestazione. Il congedo è fruibile/utilizzabile in coincidenza di giornate di prevista attività lavorativa. Non sono pertanto computati i giorni in cui non vi è l’obbligo di prestare attività quali, a titolo esemplificativo, i giorni festivi non lavorativi, i periodi di aspettativa o sospensione dell’attività lavorativa, pause contrattuali nei contratti di part time verticale o misto.
Il periodo di assenza dal lavoro per il congedo per donne vittime di violenza di genere è coperto da contribuzione figurativa ed è computato ai fini dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti nonché ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.
Le lavoratrici inserite nei percorsi di protezione relativi a violenze di genere hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ove disponibile in organico. Il rapporto a tempo parziale dovrà nuovamente essere trasformato a tempo pieno su richiesta della lavoratrice.

Anche le lavoratrici titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa inserite in percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza, dai centri antiviolenza o dalle case rifugio, hanno diritto alla sospensione del rapporto contrattuale per un periodo massimo di tre mesi. Al diritto alla sospensione contrattuale spettante alle lavoratrici titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa non corrisponde il diritto ad alcuna indennità economica.

IN SINTESI

Chi ne ha diritto?
Le lavoratrici di datori di lavoro pubblici o privati (escluso il lavoro domestico) e le lavoratrici titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa inserite nei percorsi di protezione relativi alle violenze di genere.

I percorsi di protezione relativi alle violenze di genere devono essere certificati o documentati?
Sì, dai servizi sociali del comune di residenza, dai centri antiviolenza o dalle case rifugio.

Qual è la durata del congedo?
Il congedo può avere una durata massima di tre mesi equivalenti a 90 giornate di prevista attività lavorativa. Il congedo può essere usufruito su base oraria o giornaliera nell’arco temporale di tre anni.

Che preavviso deve essere dato al datore di lavoro?
Fatti salvi i casi di oggettiva impossibilità, la lavoratrice è tenuta ad informare il datore di lavoro con un termine di preavviso non inferiore a sette giorni.

Qual è l’importo dell’indennità economica?
Le lavoratrici dipendenti hanno diritto a percepire un’indennità, a carico dell’Ente Previdenziale ed anticipata dal datore di lavoro, corrispondente al totale delle voci fisse e continuative dell’ultima retribuzione, compresa l’incidenza delle mensilità aggiuntive.
Le lavoratrici titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non hanno diritto ad alcuna prestazione economica.

È previsto il pagamento diretto da parte dell’Ente Previdenziale?
• per le operaie agricole;
• per le lavoratrici stagionali;
• per le lavoratrici dello spettacolo a termine o a prestazione.

Come è computato il periodo di congedo?
Il periodo di congedo è computato ai fini dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti nonché ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.

La lavoratrice ha diritto alla contribuzione durante il congedo?
Il periodo di assenza dal lavoro per il congedo per donne vittime di violenza di genere è coperto da contribuzione figurativa.

 

 

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