NUOVI OBBLIGHI SULLE RITENUTE FISCALI NEGLI APPALTI I PRIMI CHIARIMENTI DALL’AGENZIA ENTRATE
L’Agenzia delle Entrate ha emanato la circolare n. 1 del 12 febbraio 2020, con la quale fornisce i primi chiarimenti sull’applicazione dell’articolo 4, del c.d. Decreto Fiscale (D.L. 124/2019), in caso di appalto c.d. endo-aziendale.
Ricordiamo che dal 17 febbraio 2020 scatta l’obbligo per i nuovi adempimenti, previsti dall’articolo 17-bis del Decreto Legislativo n. 241/1997, in caso di appalto endo-aziendale. Li riportiamo in sintesi: le aziende (committenti) che affidano il compimento di un’opera o di uno servizio, di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro, a un’impresa tramite contratto di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente, con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, sono tenute a richiedere all’impresa appaltatrice (e alle imprese subappaltatrici), copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali dei lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio.
Il versamento delle ritenute fiscali è effettuato dall’impresa appaltatrice (e dalle eventuali imprese subappaltatrici), con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione.
Tali nuovi adempimenti possono essere dribblati con l’ottenimento del modello di certificazione (c.d. DURF).
In attesa che l’Agenzia delle entrate metta a disposizione il Durf tramite cassetto fiscale, le imprese interessate possono recarsi fisicamente (o tramite delegato) presso l’ufficio territoriale della Direzione provinciale competente in base al domicilio fiscale dell’impresa, per richiedere l’emissione del predetto certificato.
A tal proposito si ricorda che potranno ottenere il Durf le imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici in possesso, congiuntamente, di tutti i seguenti requisiti:
- essere in attività da almeno 3 anni;
- essere in regola con gli obblighi dichiarativi;
- aver eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio, complessivi versamenti registrati nel conto fiscale, per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o dei compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
- non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione (le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza).
Si evidenzia senza indugi il nobile scopo del legislatore di cercare di contrastare l’illecita somministrazione di manodopera che, negli anni, è stata sempre di più evidenziata dagli organi di vigilanza, soprattutto, negli appalti c.d. “labour intensive” e cioè laddove vi è una prevalenza nell’utilizzo della manodopera rispetto alle attrezzature ed ai mezzi a disposizione dell’appaltatore.
Ad ogni modo, nella circolare n. 1/E/2020, viene previsto un periodo di tolleranza fino al 30 aprile 2020 per il mancato utilizzo delle deleghe distinte, sempre che l’appaltatore abbia correttamente determinato ed effettuato i versamenti delle ritenute fiscali: il problema è che tale circostanza esclude sempre l’applicazione di sanzioni e, quindi, sembra una tolleranza di facciata, tanto che viene comunque richiesto che entro il 30 aprile sia fornita al committente “la documentazione indicata al paragrafo 4.2”, cioè l’elenco dei lavoratori impiegati nell’appalto con il dettaglio di ore di lavoro, retribuzione e ritenute.
Nessuna tolleranza, viceversa, è prevista per il divieto di compensazione: riguardo a quest’ultimo aspetto, positiva è la precisazione che il divieto di compensazione di cui all’articolo 17-bis, comma 1, ultimo periodo, D.Lgs. 241/1997, non sia applicabile per i crediti maturati dall’impresa in qualità di sostituto d’imposta (bonus 80 euro, rimborsi corrisposti a seguito di assistenza fiscale, conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro, etc.).
La circolare ha chiarito che non rientrano nell’ambito di applicazione della disposizione i contratti di somministrazione di lavoro, stipulati ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, i quali si caratterizzano per la circostanza che l’agenzia di somministrazione autorizzata «mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell’interesse e sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore».
In ultimo si segnala il chiarimento relativo all’introduzione del meccanismo del “reverse charge”. Nei contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti, comunque, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi del committente (ad esempio, macellazione, gestione delle mense aziendali, logistica, ecc.) e con l’utilizzo di beni strumentali di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, l’IVA viene pagata direttamente dal committente: fanno eccezione le operazioni effettuate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni e degli Enti e società individuati dall’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 e delle Agenzie per il Lavoro. Nella sostanza, si tratta di un’aggiunta che avviene, al comma 6, con la lettera “a – quinquies” ove già erano previste le prestazioni di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento degli edifici, oltre ai subappalti in edilizia. Nello specifico la relazione tecnica di accompagnamento rileva come in tali settori “critici” si registri una sistematica omissione dell’IVA o l’azzeramento della stessa attraverso l’utilizzo di fatture false a fronte della detrazione di imposta da parte del committente con il c.d. “salto d’imposta”, con un evidente vantaggio riscontrabile nei minori costi sostenuti. Per la piena efficacia di tale disposizione occorrerà attendere l’autorizzazione del Consiglio dell’Unione Europea secondo la previsione contenuta nell’art. 395 della Direttiva 2006/112.
In conclusione, a pochi giorni dalla prima scadenza per il fisco, quella di metà febbraio, l’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 1/E del 12 febbraio 2020, emette 35 pagine di primi chiarimenti che, a parere di chi scrive, purtroppo non sembrano essere esaustivi. A tal proposito, segnaliamo che come Confcommercio attendiamo ancora risposta dal Ministro dell’Economia e delle Finanze in merito alla soppressione di tale norma (oppure ad una sua proroga) richiesta con lettera redatta di concerto con tutte le altre organizzazioni datoriali nazionali.