CONGEDO DI MATERNITÀ (artt. 16-27)

Per congedo di maternità si intende l'astensione obbligatoria dal lavoro della lavoratrice per un periodo di 5 mesi che precede e segue il parto. Durante questi 5 mesi, per il datore di lavoro, c'è il divieto di adibire al lavoro le donne.

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CONGEDO DI PATERNITÀ (artt. 28-31)

Per congedo di paternità (erroneamente chiamato anche permesso) si intende l'astensione dal lavoro da parte del lavoratore padre per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice madre in determinati casi specifici.

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Congedo parentale

Per congedo di paternità (erroneamente chiamato anche permesso) si intende l'astensione dal lavoro da parte del lavoratore padre per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice madre in determinati casi specifici.

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MATERNITÀ E PATERNITÀ NELLE ADOZIONI ED AFFIDAMENTI

La normativa a tutela della maternità e paternità non si applica solo ai casi di figli della coppia ma anche nei casi di adozione e affidamento.

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NASPI - L’INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE

Con la circolare n. 5 del 25/01/2019 l’INPS ha comunicato, tra gli altri, gli importi massimi relativi all’anno 2018 del trattamento di disoccupazione che, per effetto della variazione positiva dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo, sono leggermente aumentati rispetto allo scorso anno.

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NASPI - IL CONTRIBUTO DI LICENZIAMENTO

Come previsto dall’art. 2 comma 31 Legge 92/2012, nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto alla NASPI, a far data dal 01/01/2013 il datore di lavoro dovrà versare una somma pari al 41% del massimale mensile di ASPI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni (per il 2018: euro 1.221,44 x 41% = euro 500,79 ).

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