CONGEDO DI MATERNITÀ (artt. 16-27)
Per congedo di maternità si intende l'astensione obbligatoria dal lavoro della lavoratrice per un periodo di 5 mesi che precede e segue il parto. Durante questi 5 mesi, per il datore di lavoro, c'è il divieto di adibire al lavoro le donne.