COVID-19: DPCM del 10.04.2020 - ORDINANZA n. 43 DELLA REGIONE PIEMONTE del 13.04.2020

 

DPCM DEL 10.04.2020 E MISURE PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 proroga fino al 3 maggio 2020 le misure di contenimento del contagio da coronavirus sul territorio nazionale e prescrive alcune misure specifiche per gli esercizi commerciali aperti contenute nell'allegato 5 e di seguito riportate:

  1. 1 - Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale
  2. 2 - Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte al giorno ed in funzione dell'orario di apertura
  3. 3 - Garanzia di adeguata aerazione naturale e ricambio d'aria
  4. 4 - Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a - tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento
  5. 5 - Utilizzo delle mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale
  6. 6 - Uso dei guanti “usa e getta” nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande
  7. 7 - Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:
    1. A) attraverso ampliamenti delle fasce orarie
    2. B) per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori
    3. C) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l'accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita
  8. 8 - Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.

Inoltre, gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa, sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni (Art. 1/dd). Si raccomanda altresì l'applicazione delle misure di cui all'allegato 5

 

Comunicazioni al Prefetto

Sull’intero territorio nazionale sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 3 (di cui è scaricabile la versione integrata con le nuove attività consentite).

Rimangono consentite - previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’azienda - anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 3, nonché le filiere delle attività […] di rilevanza strategica per l'economia nazionale autorizzate alla continuazione, dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali (v. art. 4 del presente DPCM).

Il Prefetto, sentito il Presidente della Regione, può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino a tale sospensione, l'attività è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa.

Il Prefetto informa delle comunicazioni ricevute e dei provvedimenti emessi il Presidente della Regione, il Ministro dell'Interno, il Ministro dello Sviluppo Economico, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e le forze di polizia.

Per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l'accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione. È consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.

(Art. 2 commi 3,8,12)

La modulistica per le suddette comunicazioni è scaricabile al link sottoindicato: 

Informazioni in dettaglio

Di seguito, sono scaricabili: il testo completo del DPCM; l'allegato 1 (commercio al dettaglio attività consentite – integrante le limitazioni decretate dalla Regione Piemonte); l'allegato 2 (servizi per la persona); l'allegato 3 (codici Ateco attività consentite); l'allegato 4 (misure igienico-sanitarie da esporre presso gli esercizi commerciali); l'allegato 5 (misure per gli esercizi commerciali).

 

 

LE MISURE DELLA REGIONE PIEMONTE

Il presidente della Regione Piemonte, all'indomani della pubblicazione del DPCM – che di fatto consente sul territorio nazionale la riapertura di librerie, cartolerie e negozi per l'abbigliamento dei neonati e bambini - ha emanato una nuova ordinanza più restrittiva.

L'ordinanza n. 43 del 12 aprile 2020 sostituisce l'ordinanza n. 39 del 6 aprile u.s. e proroga fino al giorno 3 maggio 2020 tutte le misure di prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 contenute nelle precedenti disposizioni regionali.

In particolare, precisa che è possibile il commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio (codice Ateco 47.62.20) esclusivamente all'interno di attività di vendita di generi alimentari o altre attività commerciali non soggette a chiusura. Restano invece chiusi i negozi di abbigliamento per neonati e bambini e le librerie.

Si ricorda che possono svolgere la propria attività le persone addette all'assistenza di minori, anziani, ammalati o diversamente abili (baby sitter e badanti); chi svolge mansioni di collaborazione domestica (colf) può esercitare la propria attività solo in presenza di esigenze comprovate e indifferibili.

 

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