COVID-19: ORDINANZA N. 58 DELLA REGIONE PIEMONTE DEL 18.05.2020
La Regione Piemonte ha emanato l'ordinanza che regola il prosieguo della cosiddetta Fase 2 dell'emergenza Covid-19 sul territorio regionale.
Il presente provvedimento ha validità a partire dal 18 maggio fino al 24 maggio e recepisce il DPCM 17.05.2020
Possono ripartire le seguenti attività:
lunedì 18 maggio
- tutti i negozi che fino ad oggi sono rimasti chiusi
- tutte le strutture ricettive
- agenzie di viaggio
- estetisti
- studi tatuaggio e piercing
- parrucchieri e barbieri
- tutti i servizi per gli animali (dog sitter, pensioni e addestramento, oltre alla toelettatura già consentita)
- sport all'aria aperta individuale o in coppia con il proprio istruttore nel rispetto del distanziamento e delle disposizioni di sicurezza
- musei e altri luoghi della cultura
- tirocini extra-curriculari in presenza.
mercoledì 20 maggio
- il commercio su area pubblica (mercati) del settore non alimentare. La dilazione al 20 maggio è stabilita per consentire l'adeguamento alle nuove linee guida di sicurezza previste per le aree mercatali
- i corsi (teoria e pratica) della motorizzazione civile e delle autoscuole.
sabato 23 maggio
- attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie)
- Prosegue nel frattempo la possibilità della ristorazione a domicilio e del servizio da asporto nel rispetto delle norme igienico-sanitarie. Il servizio da asporto potrà svolgersi nell'orario 6-22.
lunedì 25 maggio (salvo diversa disposizione da successiva ordinanza regionale)
- piscine*
- palestre*
(*anche quelle ubicate all'interno delle strutture ricettive)
- centri e circoli sportivi pubblici e privati.
Le attività sono consentite nel rispetto di quanto indicato negli allegati 10 e 11 del DPCM 17.05.2020, nelle linee guida concordate tra Stato e Regioni e nel Protocollo di regolamentazione delle misure negli ambienti di lavoro del 24.04.2020.
Il mancato rispetto di tali prescrizioni determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
Restano sospese le seguenti attività:
- corsi professionali e attività formative svolte da enti pubblici anche territoriali e locali e soggetti privati – Resta possibile la formazione a distanza
- centri benessere, centri termali, centri culturali, centri sociali
- sale da ballo, discoteche e locali assimilati all'aperto e al chiuso, fiere e congressi
- ogni attività convegnistica e congressuale
- è mantenuto il blocco di slot machine, monitor e televisori da parte degli esercenti per impedire la permanenza degli avventori per motivo di gioco all'interno del locali.
Mascherine – La Regione dispone l'obbligo sull'intero territorio regionale e per tutti i cittadini di utilizzare idonee protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico.
ALTRE DISPOSIZIONI (DPCM 17.05.2020 )
Provvedimenti validi dal 18 maggio al 14 giugno 2020
A partire dal 18 maggio 2020 gli spostamenti all’interno del territorio regionale non sono soggetti ad alcuna limitazione (salvo misure di contenimento più restrittive adottate relativamente a specifiche aree del territorio regionale soggette a particolare aggravamento della situazione epidemiologica).
L'autodichiarazione non sarà più necessaria per gli spostamenti all'interno della regione, mentre resterà necessaria fino al 2 giugno compreso per gli spostamenti tra regioni.
Fino al 2 giugno 2020 sono infatti vietati i trasferimenti e gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Dal 3 giugno saranno nuovamente possibili gli spostamenti tra le regioni e verranno riaperte le frontiere italiane con la possibilità da e per i Paesi europei dell'area Schengen oltre a Regno Unito, Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.
A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti sul territorio nazionale possono essere limitati solo con provvedimenti (art. 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19) in relazione al rischio epidemiologico effettivamente presente in specifiche aree.
Dal 3 al 15 giugno sono vietati gli spostamenti da e per territori diversi dai suddetti Stati (salvo che per comprovate esigenze di lavoro, assoluta urgenza, salute e per rientro al proprio domicilio, residenza o abitazione).
Le attività economiche e produttive sono consentite a condizione che rispettino i contenuti di protocolli o linee guida (in allegato) idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di esercizio o in ambiti analoghi, adottati a livello nazionale, il mancato rispetto dei quali determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
PROTOCOLLO SICUREZZA
Ricordiamo che le imprese che riaprono sono tenute obbligatoriamente ad adottare il protocollo di sicurezza negli ambienti di lavoro condiviso tra il Governo e le parti sociali il 24 aprile 2020 (in allegato).
Vi invitiamo a prendere contatto con la scrivente per informazioni specifiche per ogni singola categoria e per l'elaborazione del documento.
In allegato: