ETICHETTATURA TESSILE E DELLE CALZATURE: SANZIONI

Federazione Moda Italia - a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo recante le sanzioni per la violazione delle disposizioni concernenti l’etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature e l’etichettatura della composizione fibrosa dei prodotti tessili destinati alla vendita al consumatore finale - ribadisce i principali requisiti dell’etichetta.

Per i prodotti tessili è necessario che l’etichetta:
• sia in lingua italiana (es. “100% cotone” e non “100% cotton”);
• contenga la composizione fibrosa con la denominazione della fibra scritta per esteso (“100% cotone” e non “100% CO”) e la percentuale del peso indicata in ordine decrescente (es. “90% cotone, 10% seta”);
• trovi corrispondenza con quanto scritto nei documenti commerciali (es. nelle fatture ci deve essere il riferimento alla stessa percentuale di composizione fibrosa indicata in etichetta);
• sia saldamente fissata al prodotto messo in vendita;
• indichi nome, ragione sociale o marchio ed anche sede legale del produttore/importatore;
• preveda, ove necessario, l’indicazione “Contiene parti non tessili di origine animale” qualora, ad esempio, si tratti di piumini, maglioni, con toppe, o inserti in pelle e scamosciati, bottoni in madreperla, corno naturale.

Il fabbricante, l’importatore e il distributore qualora non forniscano in etichetta le indicazioni relative alla composizione fibrosa dei tessili sono soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 a 20.000 euro. Tali informazioni devono essere messe a disposizione anche nei cataloghi, sui prospetti e sui siti web.

Obblighi per il commerciante
Al commerciante/distributore permane solamente l’obbligo di verificare la presenza di un’etichetta formalmente corretta e conforme, mentre non sono tenuti ad ulteriori obblighi di verifica documentale o in merito alla veridicità di quanto riportato in etichetta.
Per la vendita al dettaglio delle calzature è necessario informare il cliente sulle componenti del prodotto. A tal fine il commerciante deve esporre in negozio un apposito cartello (vedi immagine) predisposto dalla Federazione Moda Italia Confcommercio che chiarisce il significato della
simbologia adottata sull’etichetta delle calzature.
Il commerciante che non informa correttamente la clientela sulle componenti delle calzature è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro.

Per ulteriori informazioni e per il ritiro dell’apposito cartello obbligatorio per il commercio delle calzature, contattare i nostri uffici.

Per informazioni
Ufficio Sicurezza Ambiente Igiene
tel. 0173/226611
e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

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