SICUREZZA SUL LAVORO: OBBLIGHI PER AZIENDE CON TIROCINANTI

La definizione di lavoratore ai fini dell’applicazione delle norme di salute e sicurezza ricomprende ogni “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari”.

La norma indica anche coloro che sono da considerarsi equiparati ai lavoratori, ossia “gli stagisti ed i tirocinanti”.

Per questi motivi, nell’ipotesi in cui presso un’azienda siano presenti soggetti che svolgano stages o tirocini formativi, il datore di lavoro sarà tenuto ad osservare tutti quegli obblighi previsti dalle norme di sicurezza nei confronti dei lavoratori al fine di garantire la loro salute e sicurezza e sarà in particolare tenuto ad adempiere agli obblighi formativi connessi alla specifica attività svolta, nonché alla redazione del Documento di Valutazione dei Rischi.

Agli stagisti ed ai tirocinanti in definitiva - ai sensi dell’Accordo sulla formazione dei lavoratori, dirigenti e preposti raggiunto in data 21/12/2011 nell’ambito della Conferenza permanente per i rapporti fra Stato, Regioni e Province autonome - deve essere anche impartita una formazione generale della durata di 4 ore ed una formazione specifica della durata di 4, 8 o 12 ore a seconda del settore di attività al quale appartiene l’azienda ed a seconda della fascia di rischio nella quale è inserita l’attività dell’azienda medesima.

Quest’ultimo adempimento deve essere ass­­­olto entro i 60 giorni dall’assunzione.

Per ulteriori informazioni

Ufficio Sicurezza sul Lavoro
tel. 0173/226611
e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

 

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