VIDEOSORVEGLIANZA SUL POSTO DI LAVORO: NON BASTA L’AUTORIZZAZIONE DEI DIPENDENTI

 

L’installazione dell’impianto di videosorveglianza sul posto di lavoro deve rispettare la dignità e la riservatezza dei lavoratori e soddisfare l’esigenza inerente l’organizzazione del lavoro e della produzione, richiesta dal datore di lavoro.

Non è sufficiente ottenere il consenso dei dipendenti ed espletare procedure di privacy, affinché il datore di lavoro possa legittimamente installare apparecchiature di videosorveglianza sul luogo di lavoro. È necessario stipulare uno specifico accordo sindacale oppure ottenere l’autorizzazione rilasciata dall’Ispettorato territoriale del lavoro (legge n. 300/1970, art. 4).

In caso di violazione al disposto legislativo, è prevista una sanzione penale che va da 154 a 1.549 euro, ovvero l’arresto da 15 giorni ad un anno (art. 38 della legge n. 300/1970), salvo che il fatto non costituisca reato più grave.

La Servizi A.C.A. fornisce l’assistenza necessaria alla predisposizione delle istanze da presentare all’Ispettorato territoriale del lavoro ed alle procedure di privacy.

Per informazioni
Ufficio Sicurezza Ambiente Igiene
tel. 0173/226611
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