FGAS - LE SANZIONI PREVISTE PER I MANCATI CONTROLLI

 

Il 17 gennaio 2020 è entrato in vigore il decreto legislativo 163/2019 che disciplina il regime sanzionatorio per la violazione del Regolamento europeo n. 517 del 2014 sui gas fluorurati ad effetto serra contenuti nelle apparecchiature quali, ad esempio:
• sistemi fissi di refrigerazione e di condizionamento d’aria
• pompe di calore fisse
• apparecchiature fisse di protezione antincendio.
Il nuovo decreto legislativo ha stabilito che il mancato rispetto delle scadenze e delle modalità di controllo obbligatorie definite all’art. 4 del regolamento europeo, sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5 mila a 15 mila euro.

L’operatore, cioè il proprietario o altra persona fisica o giuridica che esercita un effettivo controllo sul funzionamento delle apparecchiature, degli apparecchi contenenti Fgas in quantità superiore a 5 tonnellate di CO2 equivalente, è tenuto obbligatoriamente a verificare la presenza di eventuali perdite.

Solo le apparecchiature ermeticamente sigillate e contenenti quantità inferiori a 10 tonnellate di CO2 equivalente non sono soggette ai controlli delle perdite, purché siano etichettate come ermeticamente sigillate.
I controlli devono essere effettuati da soggetti in possesso del certificato prescritto dalla normativa europea, con frequenza stabilita in base al quantitativo di Fgas:
• almeno ogni 12 mesi per apparecchi con quantità pari o superiore a 5 tonnellate ma inferiore a 50 tonnellate di CO2 equivalente: in alternativa, ogni 24 mesi se è installato un sistema di rilevamento delle perdite
• almeno ogni 6 mesi per apparecchi con quantità pari o superiore a 50 ton ma inferiore a 500 ton di CO2 equivalente: in alternativa, ogni 12 mesi se è installato un sistema di rilevamento delle perdite
• almeno ogni 3 mesi per apparecchi con quantità pari o superiore a 500 ton di CO2 equivalente: in alternativa, ogni 6 mesi se è installato un sistema di rilevamento delle perdite.
Una sanzione pecuniaria amministrativa da 10 mila a 100 mila euro è stabilita per gli operatori che:
• non dotino le apparecchiature contenente Fgas in quantità pari o superiore a 500 tonnellate di un sistema di rilevamento in grado di segnalare le perdite allo stesso operatore o ad un’impresa di manutenzione;.
• non effettuino il controllo sulle suddette apparecchiature almeno una volta ogni 12 mesi.
• si avvalgano di persone fisiche non in possesso del certificato prescritto.

Per informazioni
Ufficio Sicurezza Ambiente Igiene
tel. 0173/226611
e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

freccia  Torna all'elenco news