LAVORO A CHIAMATA
INSTAURAZIONE E GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A CHIAMATA
Per poter instaurare un rapporto di lavoro a chiamata il datore di lavoro è tenuto:
- ad effettuare la comunicazione telematica al Centro per l’Impiego competente per territorio entro il giorno precedente l’inizio del rapporto;
- far firmare al lavoratore il contratto di assunzione a chiamata prima dell’inizio della prestazione lavorativa;
- prima dell’inizio della singola prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni non superiore a trenta giorni, il datore di lavoro è tenuto a comunicarne la durata al Ministero del lavoro inviando il modello UNI_Intermit-tenti all’indirizzo di posta elettronica intermittenti@pec.lavoro.gov.it. In caso di mancata comunicazione preventiva della chiamata tramite il modello UNI_Intermit-tente, la SANZIONE AMMINISTRATIVA è pari ad un importo compreso tra Euro 400,00 ed Euro 2.400,00 per ciascun lavoratore per il quale è stata omessa la comunicazione.
La comunicazione preventiva di chiamata del lavoratore può essere modificata o annullata attraverso l'invio di una comunicazione prima dell’inizio della prestazione o se il lavoratore non si presenta, entro le 48 ore successive (Circ. M. L. 20/2012). Nel caso in cui la comunicazione già inviata non venga modificata o annullata, la prestazione lavorativa è da ritenersi effettuata ed il datore di lavoro è tenuto al pagamento della retribuzione e dei contributi.
RETRIBUZIONE
Il lavoratore intermittente, per i peridi lavorati ed a parità di mansioni svolte, deve ricevere il trattamento economico previsto dal CCNL applicato.
Il trattamento economico, normativo e previdenziale del lavoratore intermittente è riproporzionato in ragione dell’effettiva prestazione lavorativa eseguita, in particolare per quanto riguarda l’importo della retribuzione globale, nonché delle ferie e dei trattamenti per malattia, infortunio e congedo di maternità e parentale.
DIVIETI DI UTILIZZO DEL LAVORO A CHIAMATA
E’ vietato il ricorso al lavoro intermittente nei seguenti casi (art. 14 D.Lgs. 81/2015):
- sostituzione di lavoratori in sciopero;
- presso unità produttive nelle quali si è proceduto nei sei mesi precedenti a licenziamenti collettivi che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stessa mansioni a cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente;
- presso unità produttive nelle quali sono operanti sospensioni del lavoro o riduzione dell’orario in regime di cassa integrazione guadagni che interessano lavoratori adibiti alle mansioni a cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente;
- se il datore di lavoro non ha effettuato la valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs.81/2008 e s.m.i.
COMPUTO DEL LAVORATORE INTERMITTENTE (art. 18 D.Lgs.81/2015)
Ai fini dell’applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale, il lavoratore a chiamata è computato nell’organico aziendale in proporzione all’orario di lavoro effettivamente svolto nell’ambito di ciascun semestre.
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JOB APP: l'applicazione dell'A.C.A. per i contratti a chiamata
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